Caduta o incidente per una buca stradale: quando il Comune deve risarcirti

di Avv. Gabriele Barone

·

Una buca non segnalata, un dislivello sul marciapiede, una sconnessione dell’asfalto: sono all’origine di una parte consistente dei sinistri e delle cadute che si verificano ogni giorno, con danni che vanno dal cerchione deformato alle lesioni personali gravi. Molti rinunciano a chiedere il risarcimento convinti che «contro il Comune non si vince». Non è così: la legge pone a carico dell’ente che ha in custodia la strada una responsabilità di tipo oggettivo. Esiste però un contrappeso — la condotta del danneggiato — che nella pratica decide la maggior parte delle cause.

La regola: l’art. 2051 del Codice civile

L’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno risponde del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La giurisprudenza ha da tempo superato l’obiezione secondo cui la norma non si applicherebbe ai beni demaniali per la loro estensione: l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada e alle sue pertinenze, indipendentemente dall’ampiezza della rete viaria da gestire.

Si tratta di una responsabilità oggettiva: non occorre dimostrare la colpa dell’amministrazione. Il danneggiato deve provare due soli elementi: l’esistenza dell’anomalia (buca, dosso, sconnessione, dislivello, ostacolo) e il nesso causale tra quell’anomalia e il danno subito. Non è invece più richiesta la prova della cosiddetta «insidia», cioè del carattere occulto e imprevedibile del pericolo: lo ha chiarito, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord. 9 giugno 2025, n. 15355. L’ente si libera soltanto dimostrando il caso fortuito.

Il rovescio della medaglia: la condotta del danneggiato

Il caso fortuito non è solo l’evento naturale imprevedibile: può consistere anche nella condotta della stessa vittima. Entra qui in gioco l’art. 1227 c.c., che riduce il risarcimento in proporzione alla colpa del danneggiato e lo esclude del tutto per i danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Il risultato è un paradosso solo apparente: più il pericolo era visibile ed evitabile, più il rischio si sposta su chi lo ha subito. È in questo spazio che si decidono concretamente le cause, come mostrano due pronunce recenti di segno opposto.

Quando il risarcimento è stato riconosciuto

Con l’ordinanza 7 febbraio 2026, n. 2685, la Cassazione ha confermato la condanna di un Comune per le lesioni riportate da una pedone caduta in una buca non segnalata mentre attraversava la strada. Il dissesto era coperto da foglie secche, e quindi non percepibile da chi sopraggiungeva con andatura normale. La Corte ha ritenuto decisivo che il fogliame non fosse un evento eccezionale, ma una circostanza stagionale ordinaria di cui l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto con un’adeguata manutenzione: in assenza di un vero caso fortuito, e a fronte di una condotta diligente della vittima, la responsabilità è ricaduta interamente sull’ente custode.

Nella stessa direzione la giurisprudenza di merito: il Tribunale di Milano, sentenza n. 1363 del 24 marzo 2026, ha affermato la responsabilità integrale dell’amministrazione per la caduta di un pedone su un dislivello del marciapiede non visibile e non segnalato in condizioni di scarsa illuminazione, ribadendo che l’estensione della rete viaria non esonera l’ente dal dovere di manutenzione né giustifica l’omessa adozione di presidi minimi di segnalazione.

Quando il risarcimento è stato negato

All’opposto, con l’ordinanza n. 4335/2026 la Cassazione ha rigettato il ricorso di un pedone caduto in una buca mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali: la condotta della parte lesa è stata qualificata come caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale ed escludere ogni responsabilità dell’ente. La responsabilità oggettiva del custode, in altre parole, non copre le conseguenze di una condotta imprudente del danneggiato.

Cosa fare subito dopo il sinistro o la caduta

La differenza tra i due esiti dipende quasi sempre da ciò che si riesce a documentare nelle prime ore.

  • Fotografa immediatamente lo stato dei luoghi, da più angolazioni, con un riferimento dimensionale e un’inquadratura ampia che consenta di individuare il punto esatto della strada.
  • Chiama la Polizia locale o le Forze dell’ordine: la constatazione di un pubblico ufficiale è l’elemento probatorio più solido sull’esistenza e sulla collocazione del dissesto.
  • Raccogli i dati dei testimoni, anche solo nome e recapito: la prova della dinamica è spesso testimoniale e a distanza di mesi i testi sono irreperibili.
  • Recati al pronto soccorso in caso di lesioni, anche lievi, per documentare il nesso temporale tra evento e danno alla persona.
  • Conserva le prove del danno materiale: preventivi e fatture di riparazione, verbale del soccorso stradale, foto del veicolo.
  • Individua correttamente l’ente destinatario della richiesta danni — Comune, Provincia, Città metropolitana, ANAS o concessionario autostradale — in base alla classificazione della strada.

Il diritto al risarcimento si prescrive di regola in cinque anni dal fatto, termine che può essere più ampio quando il fatto costituisce reato.

In queste controversie il fascicolo costruito nell’immediatezza pesa più di qualunque argomento giuridico, perché la difesa dell’amministrazione si concentra quasi sempre sul comportamento della vittima. Se hai subito danni per una buca o una sconnessione stradale, contattami per valutare se la documentazione raccolta è sufficiente.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

Il tuo caso

Questo articolo somiglia alla tua situazione?

Una prima valutazione serve a capire se e come conviene agire, e non impegna a nulla.

Scopri di più da Avvocato Gabriele Barone

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere