Incidente stradale: con la Tabella Unica Nazionale cambia il calcolo del risarcimento

di Avv. Gabriele Barone

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Chi ha riportato lesioni gravi in un incidente stradale si trova sempre davanti alla stessa domanda: quanto vale, in concreto, il danno alla salute subito? Per anni la risposta è dipesa in larga parte dal tribunale davanti al quale si discuteva la causa, con le Tabelle di Milano adottate di fatto come riferimento nazionale. Una sentenza della Cassazione del 7 aprile 2026 ha cambiato lo scenario.

Che cos’è la Tabella Unica Nazionale

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) è stata adottata con il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in attuazione dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni, ed è in vigore dal 5 marzo 2025. Fissa criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la liquidazione del danno biologico da lesioni di non lieve entità, cioè le invalidità permanenti dal 10% al 100%. Restano fuori le lesioni lievi (dall’1% al 9%), liquidate secondo l’art. 139 dello stesso Codice.

Per espressa previsione di legge la T.U.N. si applica in via obbligatoria solo a due ambiti — responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti e responsabilità sanitaria — e solo ai fatti successivi al 5 marzo 2025. Da qui il problema pratico: come liquidare i moltissimi sinistri anteriori, ancora in corso di causa?

Il caso: Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8630/2026

La questione è arrivata alla Suprema Corte per iniziativa del Tribunale di Milano, che con ordinanza del 18 luglio 2025 ha sollevato un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. — lo strumento che consente al giudice di merito di chiedere alla Cassazione l’interpretazione di una questione nuova e destinata a ripetersi in numerose cause. All’origine, un sinistro stradale del febbraio 2021 con danno alla salute superiore al 9%.

Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 la Terza Sezione civile ha stabilito che la T.U.N., pur essendo stata introdotta con un decreto destinato a operare solo per il futuro e in due soli settori, costituisce un parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale conforme al codice civile. Trova quindi applicazione generalizzata in via indiretta, come criterio a cui il giudice àncora il potere di liquidazione equitativa riconosciuto dagli artt. 1226 e 2056 c.c.

Applicazione diretta e applicazione indiretta

  • Applicazione diretta: cogente per legge, opera per i sinistri successivi al 5 marzo 2025 in materia di RC auto e responsabilità sanitaria.
  • Applicazione indiretta: la T.U.N. opera come parametro equitativo privilegiato in tutti gli altri casi, compresi i sinistri anteriori e i danni alla salute derivanti da fatti diversi dalla circolazione stradale e dalla responsabilità sanitaria.

Ne discende un corollario di rilievo pratico: il giudice che intenda discostarsi dai valori tabellari conserva un margine, ma deve sorreggere la scelta con una motivazione rafforzata, ancorata alle specificità del caso concreto. Non basta più il richiamo generico alla tabella locale o alla prassi del foro.

Perché la scelta della tabella non è un dettaglio

Le differenze tra i due sistemi non sono uniformi lungo tutta la scala di invalidità: nelle fasce medio-intermedie il modello milanese può risultare più favorevole al danneggiato. La stessa pronuncia n. 8630/2026 dà conto di un caso di invalidità permanente del 35% in cui l’applicazione delle Tabelle di Milano conduceva a un importo superiore di oltre ventimila euro rispetto alla T.U.N. Per il singolo danneggiato, dunque, il parametro adottato può valere decine di migliaia di euro.

Va poi ricordato che la tabella misura il danno biologico standard, cioè la compromissione dell’integrità psico-fisica in sé. Restano da allegare e provare separatamente la sofferenza morale, l’incidenza sulle attività quotidiane e relazionali quando eccede il livello ordinario, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, le spese mediche sostenute e quelle future.

Cosa fare se hai subito lesioni in un incidente

  • Documenta il percorso sanitario in modo continuativo: referti, cartelle cliniche, prescrizioni, fatture, certificazioni dei periodi di inabilità temporanea.
  • Verifica la percentuale accertata: il passaggio dal 9% al 10% cambia il sistema normativo di riferimento e incide in modo rilevante sull’importo liquidabile.
  • Non accettare l’offerta della compagnia senza una verifica indipendente: le proposte transattive seguono parametri che non sempre coincidono con quelli applicati dal giudice.
  • Considera i tempi del giudizio: nelle cause pendenti rileva il criterio vigente al momento della liquidazione, non quello dell’epoca del sinistro.
  • Allega e prova le componenti personalizzate del danno, che non sono comprese nei valori tabellari standard.

Nel danno alla persona la differenza tra una liquidazione corretta e una insufficiente si gioca su due terreni tecnici: la ricostruzione medico-legale e la scelta argomentata del criterio di calcolo. Se hai ricevuto un’offerta dalla compagnia e vuoi capire se è congrua, contattami per una valutazione.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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