Quante ore di sostegno spettano a un alunno con disabilità grave? La domanda sembra tecnica, ma per molte famiglie è la differenza tra un percorso scolastico dignitoso e un anno di isolamento e regressione. Capita spesso che la scuola assegni meno ore di quelle richieste dal PEI, giustificandosi con la carenza di organico o con l’orario contrattuale degli insegnanti. Una recente sentenza del TAR Lazio dice chiaramente che questo non è un motivo valido, e che il danno subito dal minore può essere risarcito.
Il caso: TAR Lazio, sentenza n. 13960/2026
Un alunno con disabilità grave, riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, frequentava la scuola con un orario di 28 ore settimanali. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) gli riconosceva però solo 18 ore di sostegno: la differenza veniva giustificata dall’istituto con l’orario contrattuale standard dei docenti di sostegno, non con le effettive esigenze del ragazzo. La famiglia ha impugnato il PEI davanti al TAR Lazio, chiedendo anche il risarcimento del danno per la regressione psico-relazionale che il minore aveva nel frattempo manifestato.
Il TAR (Sez. IV-bis, sentenza n. 13960/2026, depositata il 31 luglio 2026) ha annullato il PEI e condannato in solido il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico, riconoscendo 2.500 euro di danno esistenziale, oltre alle spese di lite. Trattandosi di una sentenza di primo grado, non è escluso un appello al Consiglio di Stato: resta comunque un precedente importante, perché fissa un principio destinato a valere anche in altri casi analoghi.
Un diritto “finanziariamente incomprimibile”
Il punto centrale della decisione è che il diritto al sostegno scolastico degli alunni con disabilità grave non può essere limitato da esigenze organizzative o di bilancio. Come scrive il TAR, è la garanzia dei diritti incomprimibili a dover incidere sul bilancio della scuola, e non il contrario: la scuola non può cioè “tagliare” le ore di sostegno necessarie solo perché mancano insegnanti disponibili o perché l’orario di cattedra è più corto delle ore di frequenza dell’alunno.
Il TAR chiarisce anche un aspetto tecnico spesso frainteso: il rapporto 1:1 tra alunno e insegnante di sostegno, previsto per il sostegno “intensivo” dal D.Lgs. 62/2024, va calcolato sulle ore di effettiva frequenza scolastica dell’alunno (che possono arrivare a 27-40 ore settimanali a seconda del grado), non sull’orario contrattuale del singolo docente. Se il PEI individua un bisogno di sostegno per l’intero orario di frequenza, la scuola deve garantirlo, eventualmente attraverso più insegnanti in compresenza o in successione nell’arco della settimana.
Infine, la sentenza afferma un principio di responsabilità civile di portata generale: la carenza di ore di sostegno rispetto al bisogno certificato, se produce un pregiudizio documentato (nel caso di specie, la regressione del minore), è autonomamente risarcibile come danno esistenziale, a prescindere dall’annullamento del PEI in sé. Non basta quindi “vincere” il ricorso contro l’atto: si può anche chiedere un ristoro economico per il danno subito nel frattempo dal minore e dalla famiglia.
Cosa fare se le ore di sostegno assegnate non bastano
- Confronta il PEI con la diagnosi funzionale: verifica se il monte ore di sostegno assegnato corrisponde davvero al bisogno individuato dagli specialisti, e non solo alla disponibilità di organico della scuola.
- Chiedi per iscritto le motivazioni di un’eventuale riduzione delle ore rispetto a quanto richiesto in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo).
- Documenta ogni segnale di disagio del minore (relazioni di specialisti, diari, osservazioni degli insegnanti): è la prova che può sostenere sia l’impugnazione del PEI sia una domanda di risarcimento.
- Non aspettare la fine dell’anno scolastico: il PEI può e deve essere corretto in corso d’anno se le ore assegnate risultano inadeguate.
- Valuta l’impugnazione del PEI davanti al TAR, eventualmente insieme a una domanda di risarcimento del danno, se la scuola non modifica il piano nonostante le richieste della famiglia.
Le vicende legate al sostegno scolastico richiedono di muoversi con tempestività, perché ogni mese di assistenza insufficiente si traduce in un pregiudizio spesso difficile da recuperare. Se la scuola di tuo figlio ha ridotto le ore di sostegno rispetto al bisogno certificato, contattami per valutare insieme come tutelarlo.