Prestito con assicurazione abbinata: se paghi interessi anche sul premio, hai diritto a un ricalcolo

di Avv. Gabriele Barone

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Illustrazione a matita di un contratto di prestito osservato con una lente che rivela costi nascosti, con un ombrello assicurativo.

Hai sottoscritto un prestito personale o una cessione del quinto con una polizza assicurativa abbinata? Potresti aver pagato interessi anche sulla parte del finanziamento destinata a coprire il premio assicurativo. Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dice che questo non è corretto, e apre la strada a richieste di ricalcolo per molti consumatori.

La sentenza della Corte di Giustizia UE

Con la sentenza della Grande Sezione del 23 aprile 2026 (causa C-744/24), la Corte di Giustizia UE ha affrontato il caso di un consumatore che aveva sottoscritto un finanziamento di circa 34.400 euro, di cui 3.850 euro trattenuti dalla banca per il pagamento di un premio assicurativo collegato al prestito. La banca, tuttavia, calcolava gli interessi sull’intero importo, compresa la parte trattenuta per l’assicurazione, e non solo sulla somma effettivamente versata al consumatore (circa 30.550 euro).

Il principio: un costo non può generare altri interessi

Interpretando la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, la Corte ha affermato un principio chiaro: l’”importo totale del credito” e il “costo totale del credito” si escludono a vicenda. In altre parole, ciò che rappresenta un costo del finanziamento (come un premio assicurativo) non può, allo stesso tempo, fungere da base di calcolo per ulteriori interessi. Se la banca fa pagare interessi anche sulla quota trattenuta per l’assicurazione, applica un costo occulto e non trasparente, in violazione delle regole di tutela del consumatore.

Cosa puoi verificare sul tuo contratto

  • se il finanziamento prevede una polizza assicurativa abbinata (CPI, vita, impiego) il cui premio è stato finanziato insieme al capitale;
  • se il TAN e il TAEG risultano calcolati sull’intero importo, compreso il premio, anziché sulla sola somma effettivamente erogata;
  • il principio vale sia per i finanziamenti ancora in corso sia, entro i termini di prescrizione, per quelli già estinti.

Riferimenti normativi e giurisprudenza

Norme: direttiva 2008/48/CE (artt. 3, lett. g e j, e 10, par. 2); Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005); artt. 121 e ss. TUB sul credito ai consumatori.

Giurisprudenza: Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 23 aprile 2026, causa C-744/24.

Come posso aiutarti

Assisto a Bagheria, Palermo e provincia chi ha sottoscritto un prestito personale o una cessione del quinto con polizza assicurativa abbinata: analizzo il piano di ammortamento e il contratto per verificare se gli interessi sono stati calcolati correttamente e, in caso contrario, ti assisto nella richiesta di ricalcolo o rimborso nei confronti della banca o della finanziaria.

Parliamone

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Le informazioni contenute in questa pagina hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale. Ogni situazione va valutata nel caso concreto.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

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