Amministratori di condominio

Il legale di riferimento
per il tuo portafoglio condomìni.

Recupero delle quote insolute, difesa nelle impugnazioni di delibera, contenzioso con fornitori e appaltatori, pareri rapidi prima dell’assemblea. Un interlocutore unico per tutti gli stabili che gestisci, con tempi di risposta definiti.

Aree di intervento

I quattro fronti che ti tolgono tempo.

Recupero delle quote

Decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi sulla base dello stato di ripartizione approvato (art. 63 disp. att. c.c.), fino all’esecuzione. L’art. 1129 c.c. impone l’azione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio: il ritardo è fonte di responsabilità per l’amministratore.

Difesa nelle impugnazioni

Resistenza alle impugnazioni ex art. 1137 c.c., mediazione obbligatoria, verifica preventiva di quorum, convocazioni e criteri di riparto prima che la delibera venga contestata.

Appalti e fornitori

Contratti d’appalto per lavori straordinari, contestazione di vizi e ritardi, riparto delle spese tra proprietà esclusiva e parti comuni, danni da infiltrazioni.

Tutela della tua posizione

Nomina e compenso analitico ex art. 1129, comma 14, c.c., revoca giudiziale, recupero delle competenze non pagate, responsabilità verso il condominio e verso i terzi.

Come funziona

Una collaborazione stabile, non la singola pratica.

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Tariffe concordate per tipologia

Importi definiti in anticipo per decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento e difesa in impugnazione: puoi indicare in assemblea il costo esatto dell’azione prima di deliberarla.

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Parere rapido prima dell’assemblea

Un riscontro sintetico su quorum, ordine del giorno e criteri di riparto quando serve: prevenire una delibera viziata costa molto meno che difenderla.

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Riepilogo per ogni stabile

Stato delle morosità e delle cause in corso condominio per condominio, in un formato che puoi portare direttamente in assemblea e allegare al rendiconto.

Domande frequenti

Serve una delibera per agire contro il moroso?

No. L’art. 63 disp. att. c.c. consente all’amministratore di ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, senza bisogno di una specifica autorizzazione ad agire.

Entro quando devo attivarmi?

L’art. 1129, comma 9, c.c. impone di agire per la riscossione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è divenuto esigibile, salvo dispensa dell’assemblea. L’inerzia può costituire grave irregolarità e fondare la revoca giudiziale.

Chi paga le spese legali del recupero?

Il condominio anticipa i costi, che vengono poi posti a carico del condomino moroso in caso di accoglimento della domanda. Il recupero effettivo dipende dalla capienza patrimoniale del debitore, ragione per cui l’analisi preventiva della posizione è parte del lavoro.

Un condomino contesta il riparto: quanto tempo ho?

Dipende dal vizio. Se la delibera applica male un criterio corretto è annullabile e va impugnata entro trenta giorni; se modifica i criteri legali o convenzionali di riparto è nulla e può essere contestata senza limiti di tempo. La qualificazione va fatta subito, perché determina il rischio a cui è esposto il condominio.

Vediamo le morosità che hai in carico.

Un primo incontro serve a impostare il recupero sugli stabili che gestisci e a definire le condizioni economiche da presentare alle assemblee. Sedi a Bagheria e Palermo.