Mobbing sul lavoro: come riconoscerlo e ottenere il risarcimento

di Avv. Gabriele Barone

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Illustrazione a matita di una sedia da ufficio isolata in un angolo con frecce che convergono verso di essa.

Ti senti isolato, umiliato o sistematicamente ostacolato sul lavoro, e sospetti che non sia un caso? Se sul posto di lavoro subisci una serie di comportamenti ostili e ripetuti nel tempo, potresti essere vittima di mobbing: un fenomeno che la legge non ignora e per cui puoi ottenere tutela e risarcimento.

Cos’è il mobbing (e cosa non lo è)

Il mobbing consiste in una pluralità di comportamenti pregiudizievoli, protratti nel tempo, posti in essere da un datore di lavoro, da un superiore o da colleghi ai danni di un lavoratore, con una precisa intenzione persecutoria. Non basta un singolo episodio spiacevole, né un normale conflitto lavorativo: serve una condotta reiterata e finalizzata a isolare, svilire o allontanare la vittima.

Mobbing e straining: la differenza secondo la Cassazione

La Cassazione distingue il mobbing dallo straining: mentre il primo richiede una pluralità di condotte ostili ripetute, lo straining può configurarsi anche con un numero limitato di comportamenti stressogeni, purché scientemente attuati ai danni del lavoratore e produttivi di un effetto lesivo duraturo. In entrambi i casi è necessaria la consapevolezza, da parte di chi agisce, della portata dannosa della propria condotta — ma lo straining consente di ottenere tutela anche quando manca la sistematicità tipica del mobbing.

Come si dimostra il mobbing

Il lavoratore che agisce per il risarcimento deve provare: la pluralità dei comportamenti ostili, la loro sistematicità e durata nel tempo, il nesso causale con il danno alla salute o alla professionalità subito e, per il mobbing in senso proprio, l’intento persecutorio unitario. È una prova impegnativa, che nella pratica si costruisce con documenti, testimonianze di colleghi, certificati medici e — quando possibile — una ricostruzione cronologica dettagliata degli episodi.

Cosa puoi fare

  • Documenta fin da subito ogni episodio: date, testimoni, email, messaggi, provvedimenti disciplinari;
  • Rivolgiti al medico se compaiono disturbi psicofisici collegabili alla situazione lavorativa, e conserva la documentazione sanitaria;
  • Segnala la situazione internamente (RSU, ufficio del personale) quando possibile, per costituire ulteriore prova scritta;
  • Valuta un’azione legale per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, oltre a eventuali differenze retributive.

Riferimenti normativi e giurisprudenza

Norme: art. 2087 c.c. (obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore); art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale, rilevante per le condotte dei colleghi); art. 32 Cost. (tutela della salute).

Giurisprudenza: Cassazione civile, Sez. Lavoro, 7 giugno 2024, n. 15957, che ha ribadito la distinzione tra mobbing (pluralità di condotte con intento persecutorio unitario) e straining (anche pochi comportamenti stressogeni scientemente attuati), entrambi rilevanti ai fini risarcitori quando produttivi di danno alla persona del lavoratore.

Come posso aiutarti

Assisto lavoratori a Bagheria, Palermo e provincia che subiscono mobbing o straining sul posto di lavoro: analizzo la documentazione raccolta, valuto la sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza e, quando ci sono i presupposti, agisco per ottenere il risarcimento del danno subito.

Parliamone

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Le informazioni contenute in questa pagina hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale. Ogni situazione va valutata nel caso concreto.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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