Segnalato “in sofferenza” alla Centrale Rischi? Non sempre la banca può farlo

di Avv. Gabriele Barone

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Illustrazione a matita di un fascicolo creditizio con una bandierina di allarme e un timbro di rifiuto su un documento.

Ricevere una segnalazione “in sofferenza” alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia ha conseguenze molto concrete: preclude o rende più difficile ottenere un nuovo finanziamento, un mutuo, persino una semplice apertura di credito. Molti pensano che basti un pagamento saltato per finire segnalati. Un’ordinanza della Cassazione lo smentisce, e apre la strada a possibili risarcimenti per chi è stato segnalato senza che ne ricorressero davvero i presupposti.

Il caso: Cassazione, ordinanza n. 5593/2026

Due società avevano citato in giudizio una società di leasing per il risarcimento dei danni derivanti da una segnalazione “in sofferenza” relativa a un debito da leasing insoluto. La segnalazione aveva impedito a una delle due di ottenere un mutuo da un altro istituto, che aveva rifiutato la richiesta proprio a causa di quella segnalazione.

La Cassazione ha ribadito un principio importante: l’iscrizione di un credito “in sofferenza” non può fondarsi sul mero inadempimento del debitore, cioè sul semplice mancato pagamento. Serve una valutazione complessiva e aggiornata della situazione patrimoniale del cliente, da cui emerga una difficoltà economica grave e non transitoria, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza. Una segnalazione fatta senza questa verifica è illegittima e, se produce un danno concreto, fa sorgere la responsabilità risarcitoria dell’intermediario.

Perché succede più spesso di quanto si pensi

Le segnalazioni vengono talvolta effettuate in modo pressoché automatico, senza un’istruttoria realmente individualizzata sulla situazione del cliente. Le conseguenze, però, sono sproporzionate rispetto a un singolo inadempimento: la segnalazione resta visibile agli altri operatori del credito e può compromettere per mesi la capacità di un privato o di un’impresa di accedere a nuova finanza, anche per esigenze del tutto scollegate dal rapporto contestato.

Cosa fare se ti sei visto rifiutare un finanziamento per una segnalazione

  • Verifica la tua posizione in Centrale Rischi, richiedendo l’accesso ai dati alla Banca d’Italia.
  • Ricostruisci la tua situazione patrimoniale al momento della segnalazione: se il mancato pagamento era isolato o non sintomatico di una reale difficoltà grave e duratura, la segnalazione può essere illegittima.
  • Diffida l’intermediario segnalante, chiedendo la cancellazione della segnalazione priva dei presupposti.
  • Documenta il danno: rifiuti di finanziamento, occasioni commerciali perse, danno all’immagine.

Contestare una segnalazione in Centrale Rischi richiede spesso di agire in via d’urgenza, prima che il danno si aggravi. Se ti trovi in questa situazione, parliamone per capire come muoverti.

Riferimenti normativi e giurisprudenza

Giurisprudenza: Cassazione civile, ordinanza n. 5593/2026.

Principio: la segnalazione “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi non può fondarsi sul mero inadempimento, ma richiede una valutazione della situazione patrimoniale complessiva del cliente, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza; la segnalazione illegittima che produce un danno fa sorgere la responsabilità risarcitoria dell’intermediario.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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