Acquisti online: dal 19 giugno 2026 il venditore deve darti un pulsante per recedere

di Avv. Gabriele Barone

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Illustrazione a matita di un portatile aperto con un pulsante rotondo e un pacco accanto

Hai comprato qualcosa online e vuoi ripensarci: fino a ieri dovevi spesso cercare un indirizzo e-mail o scrivere una PEC. Per i contratti conclusi dal 19 giugno 2026 il professionista che vende tramite un’interfaccia online deve metterti a disposizione una funzione per recedere direttamente sul sito o sull’app.

La novità normativa

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 5) dell’8 gennaio 2026 e in vigore dal 23 gennaio 2026, attua la direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti a distanza. Le sue modifiche si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026. Tra le novità, il nuovo art. 54-bis del Codice del consumo introduce il recesso digitale per i contratti a distanza conclusi tramite un’interfaccia online, mentre l’art. 49 amplia gli obblighi informativi precontrattuali: il professionista deve indicare anche l’esistenza e la collocazione dello strumento di recesso.

Come funziona la funzione di recesso

Lo strumento deve essere indicato con la dicitura “recedere dal contratto qui” o una formulazione equivalente, essere ben visibile e facilmente raggiungibile per tutto il periodo di recesso. Il consumatore indica il proprio nome, gli elementi che identificano il contratto e il mezzo elettronico su cui ricevere la conferma, poi attiva una funzione di conferma (“conferma recesso” o equivalente). Il professionista deve inviare senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, con contenuto, data e ora della trasmissione. Il recesso è tempestivo se la dichiarazione online viene trasmessa prima della scadenza del termine, che resta quello ordinario di quattordici giorni.

Consigli pratici

  • Verifica la data in cui hai concluso il contratto: le nuove regole valgono solo per quelli stipulati dal 19 giugno 2026 in poi.
  • Usa la funzione online e conserva l’avviso di ricevimento su supporto durevole (e-mail o messaggio), con data e ora: è la tua prova di aver esercitato il recesso in tempo.
  • Se il sito non offre alcuna funzione di recesso o la nasconde, fai uno screenshot e contesta per iscritto, indicando l’art. 54-bis del Codice del consumo.
  • Ricorda che il diritto di recesso non vale per tutto: restano le eccezioni previste dal Codice del consumo, ad esempio per alcuni contenuti digitali o per beni su misura.
  • Se sei un piccolo e-commerce, adegua per tempo interfaccia, informative precontrattuali e condizioni generali.

Se un venditore online ti ostacola nel recesso o non rimborsa quanto dovuto, contatta lo Studio: valuteremo insieme come tutelare i tuoi diritti.

Riferimenti normativi

Norme: decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 (G.U. Serie Generale n. 5 dell’8 gennaio 2026), di attuazione della direttiva (UE) 2023/2673; artt. 49 e 54-bis del Codice del consumo; applicazione ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026.

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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. Ogni caso concreto richiede una valutazione specifica dei fatti e dei documenti.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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