Hai subito un incidente stradale qualche anno fa, la causa è ancora in corso e leggi che da marzo 2025 esiste una Tabella unica nazionale per liquidare il danno alla persona. Vale anche per il tuo sinistro, oppure restano le vecchie tabelle del Tribunale di Milano? Una recente decisione della Cassazione ha dato una risposta che interessa moltissime cause ancora pendenti.
La decisione: Cassazione, Sezione III civile, n. 8630/2026
La pronuncia è della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, n. 8630/2026, pubblicata il 7 aprile 2026. Il caso riguarda un incidente stradale del 20 febbraio 2021 che aveva causato un danno biologico permanente. La questione è arrivata in Cassazione su quesito del Tribunale di Milano: quale criterio usare per liquidare il danno quando il sinistro è anteriore all’entrata in vigore della Tabella unica nazionale (D.P.R. 12/2025), ma la liquidazione avviene dopo.
Il principio affermato
Secondo le sintesi della pronuncia, la Corte ha stabilito tre punti. Primo: la Tabella unica nazionale non si applica direttamente, né in via analogica, agli incidenti avvenuti prima del 5 marzo 2025. Secondo: il giudice può però utilizzarla in modo indiretto, come parametro di equità per la liquidazione equitativa del danno (artt. 1226 e 2056 c.c.), e la Corte la considera preferibile alle tabelle di Milano. Terzo: questo vale per le liquidazioni di primo grado effettuate dal 5 marzo 2025 in poi, qualunque sia la data dell’incidente.
In pratica, per i sinistri più vecchi non c’è un’applicazione automatica della nuova tabella, ma il giudice che liquida oggi tende a prenderla come riferimento, con possibili differenze negli importi rispetto ai valori milanesi.
Consigli pratici
- Se hai una causa pendente per un sinistro anteriore al 5 marzo 2025, fai verificare quale criterio di liquidazione è adottato nella domanda e nelle perizie di parte.
- Fai elaborare la quantificazione del danno con entrambi i parametri (tabelle milanesi e Tabella unica nazionale), per valutare l’effetto concreto sull’importo.
- Non firmare quietanze o accordi a saldo prima di aver confrontato l’offerta con i valori di entrambe le tabelle.
- Conserva certificati medici, referti e documentazione sulla capacità lavorativa: restano decisivi per dimostrare l’entità del danno, a prescindere dalla tabella usata.
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Riferimenti normativi e giurisprudenza
Norme: artt. 1226 e 2056 c.c. (liquidazione equitativa del danno); D.P.R. 12/2025 (Tabella unica nazionale).
Giurisprudenza: Cass. civ., Sez. III, n. 8630/2026, pubblicata il 7 aprile 2026.
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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. Ogni caso concreto richiede un esame specifico dei fatti e dei documenti.
