CEO Fraud in azienda: puoi rivalerti sulla banca per il bonifico truffa?

di Avv. Gabriele Barone

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Illustrazione a matita di una busta email agganciata a un amo con un lucchetto e una freccia di bonifico.

Una mail che sembra arrivare dall’amministratore delegato, un tono di urgenza, una richiesta di bonifico immediato verso un conto mai usato prima: è lo schema classico del “CEO fraud”, una delle truffe più costose per le piccole e medie imprese italiane. Una recente sentenza del Tribunale di Torino ricorda che, in certi casi, la banca che esegue l’operazione senza fermarsi davanti a segnali di allarme evidenti può essere chiamata a risarcire l’intero importo sottratto.

Il caso: Tribunale di Torino, sentenza n. 4708/2026

Una società era stata vittima di una truffa del tipo Business Email Compromise (“CEO fraud”): un terzo, spacciandosi per il vertice aziendale, aveva indotto il direttore generale — procuratore speciale della società, con un proprio limite di firma — a disporre quattro bonifici istantanei per un totale di 800.000 euro verso un beneficiario estero mai utilizzato in precedenza, eseguiti nel giro di pochi secondi. Il sistema antifrode della banca si era attivato, ma l’operazione era stata comunque eseguita senza che l’istituto contattasse l’amministratore unico della società.

Il Tribunale di Torino (Sez. I, sentenza n. 4708 del 3 settembre 2026) ha accolto integralmente la domanda risarcitoria della società, condannando la banca a restituire l’intero importo sottratto.

Perché la banca ha pagato: il dovere di diligenza qualificata

Il Tribunale ha affermato un principio importante: la banca non è un “terminale passivo” di ordini formalmente corretti. In quanto professionista del settore finanziario, è tenuta a un dovere di diligenza qualificata e di buona fede nell’esecuzione del contratto, che le impone di attivarsi quando emergono operazioni sospette, anomale o incoerenti rispetto all’operatività abituale del cliente.

Nel caso esaminato, i quattro bonifici andavano valutati unitariamente, come un’unica operazione economica da 800.000 euro: pur se ciascuna singola disposizione rispettava formalmente i limiti di firma assegnati al direttore generale, la loro ripetizione ravvicinata verso lo stesso beneficiario, mai utilizzato prima, integrava un frazionamento elusivo dei poteri delegati, che la banca avrebbe dovuto cogliere. Una volta attivato l’alert antifrode, inoltre, l’istituto avrebbe dovuto contattare l’amministratore unico — l’unico soggetto in grado di confermare o smentire l’operazione — prima di darvi corso.

È un principio di grande utilità per le piccole e medie imprese, spesso il bersaglio preferito di questo tipo di truffe: quando la banca dispone di segnali sufficienti per sospettare un’operazione fraudolenta e nonostante ciò la esegue senza controlli aggiuntivi, la responsabilità non ricade solo sull’autore materiale del reato (spesso irrintracciabile), ma può estendersi anche all’istituto di credito che non ha rispettato i propri protocolli di sicurezza.

Cosa fare se la tua azienda è vittima di un CEO fraud

  • Blocca subito il bonifico contattando la banca e chiedendo il richiamo urgente dei fondi (anche tramite la rete SWIFT, se l’operazione è già stata eseguita).
  • Sporgi denuncia immediatamente alla Polizia Postale, allegando tutta la corrispondenza sospetta.
  • Ricostruisci la cronologia delle operazioni: importi, orari, beneficiario, eventuali alert antifrode attivati dalla banca e non seguiti da controlli.
  • Verifica i poteri di firma effettivamente conferiti a chi ha disposto il pagamento, e se le operazioni superavano, anche solo cumulativamente, i limiti autorizzati.
  • Valuta un’azione di responsabilità contrattuale nei confronti della banca, se l’operazione presentava caratteristiche anomale che avrebbero dovuto insospettire l’istituto prima dell’esecuzione.

Recuperare somme sottratte con un CEO fraud è tutt’altro che scontato, ma la giurisprudenza più recente offre strumenti concreti per rivalersi anche sulla banca, e non solo sull’autore della truffa. Se la tua impresa ha subito un bonifico fraudolento, contattami per valutare le azioni possibili.

Riferimenti normativi e giurisprudenza

Norme: art. 1176, comma 2, c.c. (diligenza qualificata del professionista); art. 1375 c.c. (buona fede nell’esecuzione del contratto).

Giurisprudenza: Tribunale di Torino, Sez. I, sentenza n. 4708 del 3 settembre 2026.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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