Licenziato per troppe assenze, ma una era per infortunio: il licenziamento può essere nullo

Il periodo di comporto — il tempo massimo di assenza per malattia durante il quale il posto di lavoro resta protetto — è uno dei conti più delicati nel rapporto di lavoro: basta un errore di calcolo, magari perché un’assenza avrebbe dovuto essere qualificata come infortunio e non come malattia comune, per rendere nullo l’intero licenziamento. Lo ribadisce un’ordinanza della Cassazione.

Il caso: Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 7969/2026 (depositata il 2 aprile 2026)

Un lavoratore era stato licenziato per superamento del periodo di comporto, calcolato sommando tutte le sue assenze per malattia. Successivamente, un accertamento in sede INAIL ha rilevato che alcune di quelle assenze erano in realtà riconducibili a un infortunio sul lavoro, e non andavano quindi computate nel periodo di comporto ordinario, disciplinato da regole diverse e spesso più favorevoli al lavoratore.

La Cassazione ha confermato che il licenziamento intimato prima che il periodo di comporto fosse realmente superato è nullo, ai sensi dell’art. 2110 c.c., a prescindere dalla buona fede del datore di lavoro nel momento in cui aveva effettuato il calcolo.

Il principio: la buona fede del datore di lavoro non salva il licenziamento

La Corte chiarisce che, nel regime delle tutele previsto dal d.lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti), un licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110 c.c. — perché il periodo di comporto non era ancora effettivamente maturato — è nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perse.

È irrilevante che il datore di lavoro, al momento del licenziamento, ignorasse in buona fede la natura infortunistica di alcune assenze: il conteggio dei giorni di comporto deve corrispondere alla realtà, e un errore — anche incolpevole — che porti a licenziare prima del termine reale espone comunque il datore alle conseguenze più gravi previste dalla legge per il licenziamento nullo.

Cosa fare se sei stato licenziato per superamento del periodo di comporto

  • Ricostruisci tutte le assenze conteggiate: verifica data per data se corrispondono davvero a malattia comune o se alcune andavano qualificate diversamente (infortunio, malattia professionale, ricovero, terapie salvavita), con conseguenze diverse sul calcolo del comporto.
  • Se hai un’assenza che ritieni sia in realtà un infortunio non ancora riconosciuto, valuta di attivare o sollecitare la procedura presso l’INAIL: il suo esito può incidere direttamente sulla legittimità del licenziamento.
  • Controlla il CCNL applicato: la durata del periodo di comporto e le regole di calcolo (per singolo episodio o “per sommatoria”) variano molto da contratto a contratto.
  • Rispetta i termini di impugnazione del licenziamento: 60 giorni dalla comunicazione per l’impugnazione stragiudiziale, e ulteriori 180 giorni per il deposito del ricorso o la richiesta di tentativo di conciliazione.
  • Non aspettare a raccogliere la documentazione medica e previdenziale: più è puntuale la ricostruzione, più è solida la contestazione del calcolo effettuato dal datore di lavoro.

Se ritieni di essere stato licenziato sulla base di un calcolo errato del periodo di comporto, contattami per una valutazione della tua posizione.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. Per una valutazione della propria situazione specifica è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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