Ti è stata assegnata la casa familiare nella separazione: i creditori possono comunque pignorarla?

Illustrazione a matita di una piccola casa con accanto un martelletto da asta e un cartellino appeso alla porta.

Nella separazione la casa familiare viene assegnata a uno dei coniugi, che continua ad abitarvi con i figli. Molti pensano che quell’assegnazione metta l’immobile al riparo da pignoramenti e vendite forzate. Non è sempre così: una recente pronuncia della Cassazione chiarisce che, quando l’assegnatario diventa anche proprietario esclusivo della casa, i creditori possono procedere all’espropriazione e il diritto di abitazione non blocca la vendita.

Il caso concreto

Due procedure esecutive immobiliari traevano origine da un mutuo fondiario stipulato dal marito e garantito dalla moglie. In sede di separazione consensuale la casa familiare era stata assegnata alla moglie, che vi viveva con la figlia. Successivamente il marito le aveva trasferito la propria quota del 50%, rendendola unica proprietaria dell’immobile. Quando i creditori hanno avviato il pignoramento, la moglie ha proposto opposizione all’esecuzione sostenendo che l’assegnazione della casa familiare impedisse il pignoramento e la vendita. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato. La questione è quindi arrivata in Cassazione.

Cosa ha deciso la Corte

L’assegnazione non è una causa di impignorabilità

Con la sentenza n. 27654 del 2026 la Terza Sezione civile ha rigettato il ricorso della proprietaria. L’assegnazione della casa familiare non costituisce una causa generale di impignorabilità dell’immobile: serve a tutelare i figli e il genitore collocatario nei rapporti familiari, ma non sottrae il bene alle azioni dei creditori. Nel caso esaminato, poi, la donna era esecutata in proprio e il pignoramento riguardava l’intera proprietà dell’immobile, di cui era ormai titolare al 100%.

Chi diventa proprietario esclusivo non può opporre il diritto di abitazione

Secondo la Corte, il coniuge assegnatario che poi acquista la piena proprietà della casa non può opporre ai creditori procedenti il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione, perché l’esecuzione colpisce proprio la piena proprietà di cui è titolare. L’opponibilità dell’assegnazione (legata, in generale, alla sua trascrizione anteriore al pignoramento) può incidere sulle condizioni e sul valore di vendita del bene, ma non impedisce l’espropriazione. In altre parole, l’assegnazione non è uno scudo assoluto contro i creditori.

Cosa significa in pratica

Per chi vive nella casa assegnata, la pronuncia è un avvertimento: l’assegnazione protegge l’uso dell’abitazione nei rapporti con l’ex coniuge, ma non mette il bene al riparo dai debiti, soprattutto quando l’assegnatario è anche proprietario e ha garantito o contratto l’obbligazione. Per il creditore, invece, è la conferma che l’immobile assegnato può essere pignorato e venduto: ciò che va verificato è se un eventuale diritto di abitazione, trascritto prima del pignoramento, incida sul valore di realizzo e quindi sul prezzo d’asta.

Cosa fare

  • Se sei creditore, verifica l’assetto proprietario dell’immobile e la data di trascrizione dell’eventuale assegnazione rispetto al pignoramento: incide sulle condizioni di vendita, non sulla pignorabilità.
  • Prima di procedere, controlla chi è il debitore e se il pignoramento riguarda l’intera proprietà o solo una quota.
  • Se vivi nella casa assegnata e temi azioni dei creditori, fatti assistere per valutare la tua posizione reale: essere assegnatario non equivale a essere intoccabile.
  • Distingui sempre il diritto di abitazione (uso) dalla proprietà (aggredibile dai creditori): sono piani diversi.
  • In presenza di un mutuo garantito, ricorda che la garanzia prestata ti espone in prima persona all’esecuzione.

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Riferimenti normativi e giurisprudenza

Norme: artt. 2923 del codice civile e 569 del codice di procedura civile.

Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, sentenza n. 27654 del 2026; nel testo sono richiamate Cass. Sezioni Unite n. 11096/2002, Cass. n. 12387/2022 e Cass. Sezioni Unite n. 18641/2022.

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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. Ogni caso concreto richiede una valutazione specifica dei fatti e dei documenti.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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