Multa da autovelox: dopo il decreto del 2026 conviene ancora fare ricorso?

di Avv. Gabriele Barone

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Illustrazione a matita di un autovelox con un certificato e un punto interrogativo.

Da due anni la contestazione delle multe per eccesso di velocità ruota attorno a una parola: omologazione. Nel luglio 2026 è entrato in vigore un decreto ministeriale che ha finalmente disciplinato la materia, atteso dal 1992. Molti automobilisti hanno concluso che la partita fosse chiusa. Non è così, e vale la pena capire perché.

Omologazione e approvazione non sono la stessa cosa

L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada consente di accertare la velocità con apparecchi debitamente omologati. Per anni il Ministero ha ritenuto che l’approvazione ministeriale, procedura più snella, fosse equivalente.

La Corte di Cassazione ha smentito questa lettura a partire dall’ordinanza n. 10505 del 2024 e l’ha ribadita in una lunga serie di pronunce successive, fino alle ordinanze n. 8797 e n. 13852 del 2026. Il ragionamento è lineare: se una norma di rango primario richiede l’omologazione, una circolare o un parere ministeriale non possono ridurre quella garanzia. La differenza non è formale: l’omologazione comporta verifiche metrologiche più approfondite sulla conformità dello strumento alle norme legali di misura.

L’ordinanza di marzo 2026 non ha ribaltato tutto

Nel marzo 2026 la Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 7374, letta da molti giornali come un’inversione di rotta: le multe sarebbero valide purché l’apparecchio sia tarato ogni anno.

La lettura prevalente in dottrina è più cauta. Quella decisione ha risolto un caso specifico sul piano dell’onere della prova, non ha affermato l’equivalenza tra i due istituti. E infatti, nelle settimane immediatamente successive, la stessa Corte ha continuato a ribadire l’orientamento tradizionale. Chi ricevesse oggi il rigetto di un ricorso motivato con il richiamo alla sola ordinanza 7374/2026 ha buoni argomenti per insistere.

Cosa ha cambiato il decreto entrato in vigore il 12 luglio 2026

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato nel giugno 2026 disciplina per la prima volta in modo organico l’intero ciclo di vita dei misuratori di velocità: omologazione del prototipo, produzione degli esemplari di serie, certificazione di conformità, taratura e verifiche periodiche.

Due conseguenze pratiche:

  • Circa 850 dispositivi non possono restare attivi finché non saranno messi in regola.
  • I prototipi già approvati e ritenuti conformi ai requisiti tecnici, elencati in un allegato al decreto, si intendono omologati.

Proprio quest’ultimo punto resta discusso: ci si chiede se un decreto ministeriale possa attribuire oggi valore di omologazione a provvedimenti che, quando furono adottati, erano formalmente qualificati come approvazioni. La questione finirà verosimilmente davanti ai giudici.

Il punto decisivo: il decreto non è retroattivo

È l’aspetto che più interessa chi ha un verbale in mano. Il decreto non si applica alle multe già elevate. Un accertamento compiuto nel 2023 o nel 2025 con un apparecchio soltanto approvato va valutato con le regole vigenti in quel momento, e su quelle regole la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di richiedere l’omologazione.

Cosa controllare prima di decidere

  • La data dell’accertamento: prima o dopo il 12 luglio 2026.
  • Il modello dell’apparecchio e il numero del decreto ministeriale indicati nel verbale: servono per verificare se si tratta di omologazione o di semplice approvazione.
  • La taratura annuale: va documentata e riferita allo strumento specifico, non al modello.
  • Il decreto prefettizio che autorizza il rilevamento senza contestazione immediata su quel tratto di strada.
  • La segnaletica di preavviso e la distanza dal dispositivo.
  • La notifica: se non è avvenuta nei 90 giorni dall’accertamento, il verbale è nullo a prescindere da tutto il resto.

I termini, che sono brevi

Dalla notifica del verbale decorrono 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace oppure 60 giorni per il ricorso al Prefetto. Sono alternativi. Il ricorso al Giudice di Pace consente di far valere pienamente i vizi tecnici e di ottenere una decisione motivata; quello al Prefetto è gratuito ma, se respinto, l’ordinanza-ingiunzione raddoppia di norma l’importo rispetto al minimo edittale.

Attenzione: il pagamento in misura ridotta chiude ogni possibilità di contestazione. Se si intende ricorrere, non si paga.

Ha senso ricorrere?

Dipende dall’importo e dai punti in gioco. Per una sanzione modesta il costo del contenzioso può non essere giustificato; per una decurtazione rilevante di punti, per una multa elevata o per la sospensione della patente il calcolo cambia radicalmente. E se i verbali sono più d’uno, come accade spesso con lo stesso dispositivo, conviene valutarli insieme.

Se hai ricevuto un verbale e vuoi capire se ci sono margini concreti, puoi inviarmene copia tramite il modulo di contatto: la prima valutazione serve proprio a stabilire se conviene procedere o se è più ragionevole pagare.

Riferimenti normativi e giurisprudenza

Norme: art. 142, comma 6, del Codice della Strada; decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del giugno 2026 (in vigore dal 12 luglio 2026) sull’omologazione dei misuratori di velocità.

Giurisprudenza: Cassazione civile, ordinanza n. 10505 del 2024; ordinanze n. 8797 e n. 13852 del 2026; ordinanza n. 7374 del marzo 2026.

L’autore

Avv. Gabriele Barone

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e ricorsi al TAR, recupero crediti e tutela del consumatore, con sedi a Bagheria (Corso Butera 287) e a Palermo (Via Mariano Stabile 241). Assisto inoltre clienti stranieri in materia di aste giudiziarie immobiliari e cittadinanza italiana.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza sul caso concreto.

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